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domenica 29 ottobre 2017

Beppe Grasso e Pietro Grillo

Diceva Beppe Grillo, correva l'anno 2013, intorno a metà marzo, che la candidatura di Pietro Grasso a presidente del Senato era una "trappola" del Pd per il Movimento 5 Stelle. La linea ufficiale degli inflessibili pentastellati, appena entrati nelle stanze del potere politico nazionale, era di non votare nessuno, ma 18 senatori si ribellarono all'idea che potesse essere confermato alla seconda carica dello Stato il forzista Renato Schifani. I più duri, in questo senso, furono alcuni senatori siciliani. Che ora, guarda caso, non stanno più dentro il M5S ma sono finiti a sinistra...
Per Grillo era allora più importante il rispetto pedissequo dei dettami del blog, per la politica era ancora presto. Ora invece, riassumendo quattro anni e mezzo di giravolte e contraddizioni, pare che la politica sia più importante. Chiamatela politica, oppure realismo, oppure persino Realpolitik, ma alla fine anche Grillo e i suoi sembrano essersi resi conto che non esiste solo la virtualità della presunta democrazia diretta del web. Con le elezioni regionali alle porte in Sicilia, il Movimento 5 Stelle sembra aver aperto la caccia ai voti di sinistra o centro-sinistra che il Pd, in teoria perlomeno, dovrebbe perdere dopo l'abbandono del presidente del Senato, appunto quel Pietro Grasso più volte attaccato sul sacro blog, in una sorta di lotta tra fazioni dell'antimafia, e definito financo «grigio funzionario governativo incaricato di fare del regolamento [del Senato] stracci per la polvere».
Il travaso di voti dal Pd verso sinistra è nell'ordine delle cose già da prima dell'uscita di Grasso dal partito, vuoi per la gestione delle candidature vuoi per l'eredità dell'improbabile presidenza Crocetta. Ma è indubbio che qualcuno potrebbe avvantaggiarsi dalla mossa di Grasso, e tra i grillini si spera di rubare questi eventuali voti di delusi all'altro candidato che potrebbe intercettarli, cioè Claudio Fava con le sue liste di sinistra contrapposte al Pd. E questo perché al Movimento rischia di venir meno il grande bacino di voti del centrodestra...
Naturale evoluzione: dall'antipolitica all'antimafia all'antitesi. Di se stessi.

venerdì 11 maggio 2012

E sei come non sei, nella clandestinità...

Finalmente. La Cassazione ha dato ragione a Carlo Ruta. Un blog non è una testata giornalistica, dunque non deve essere registrato al tribunale. E dunque non può essere considerato "stampa clandestina". Si chiude così una pagina molto controversa (anzi, vergognosa) del rapporto tra stampa, potere e magistratura. Carlo Ruta aveva semplicemente informato dalle pagine del suo blog Accade in Sicilia sugli intrecci tra mafia e istituzioni in provincia di Ragusa, raccontando in particolare la storia del povero Giovanni Spampinato. Un giudice, l'allora procuratore di Ragusa Agostino Fera, si era sentito diffamato e querelò Carlo. Nel 2008 il tribunale di Modica condannò in primo grado il giornalista e nel 2011 la Corte d'Appello di Catania confermò la condanna.
Ora finalmente la Suprema Corte si è espressa sulla legittimità. Che non c'è. Non erano legittime quelle condanne, cioè Carlo Ruta poteva regolarmente scrivere sul suo blog senza doverlo registrare come testata. Pazienza che gliel'hanno fatto chiudere... Il Palazzaccio «annulla senza rinvio perché il fatto non sussiste», una sentenza che in pratica mette al riparo i blogger (anche giornalisti) dalle querele di diffamazione. Fermo restando il buonsenso, naturalmente.
A Carlo comunque il buonsenso non manca. Quello è mancato sicuramente a qualcun altro. E non solo il buonsenso, a dirla tutta.

Aggiornamento del 15 settembre 2012. Pochi punti, ma chiarissimi. Sono state rese note le motivazioni della sentenza della Cassazione. La Corte Suprema ha rilevato soprattutto che «il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività». In sostanza, l’informazione che viene dal web, non solo quella che passa attraverso i blog, ma anche attraverso giornali telematici (escluse le testate che richiedano le sovvenzioni pubbliche destinate alla stampa), non può essere soggetta alle imposizioni della legge 47 del 1948.
Chiaro, in punta di diritto.

lunedì 3 ottobre 2011

That's onore

Anche A sud di Tunisi, nel suo piccolo, aderisce all'iniziativa voluta da Valigia Blu per sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica sul comma cosiddetto "ammazzablog", contenuto nel disegno di legge sulle intercettazioni. Della serie: come peggiorare qualcosa che già fa schifo. L'attacco ai blog è un pessimo segno. Io sono il primo, da modestissimo blogger e giornalista alle prime armi, a chiedere che esista una regolamentazione seria (e non strumentale) del web, mi prendo tranquillamente le mie responsabilità. Però l'ennesima norma «contro un certo modo di fare giornalismo», come mi aveva detto Carlo Ruta qualche mese fa, va decisamente oltre l'esigenza di organizzare la giungla di Internet.
Tra l'altro, con la scusa che la giungla è selvaggia, l'uomo si è spesso attribuito il diritto di distruggere la foresta.

Qui di seguito il testo di Bruno Saetta, esperto di Internet, diritto e libertà d'informazione. Una sorta di Faq per capire che ammazzando i blog muore anche qualcos'altro.
Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma "ammazzablog"? Il comma 29 estende l'istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i «siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per "sito" in sede di attuazione.
Cosa è la rettifica? La rettifica è un istituto previsto per i giornali e la televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell'ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell'ottenere la "correzione" di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.
Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione? La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con «le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono», ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.
Se io scrivo sul mio blog "Tizio è un ladro", sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri e affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia «lesivi della loro dignità o contrari a verità». Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? È possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica? La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l'obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti? Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all'estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito a una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.

Qualche considerazione personale. Nella mia ingenua ed embrionale idea di giornalismo, sono sempre disponibile a discutere e rivedere le cose che scrivo quando sono sbagliate. In questo blog è capitato più di una volta che correggessi imprecisioni ed errori, e non per una questione di pignoleria. Si chiama correttezza professionale, in realtà. D'altra parte c'è una deontologia che lo prevede. Però leggo pochissime (quasi nessuna, siamo onesti) rettifiche sui giornali, mi sembra sospetto che ora si senta l'esigenza di estenderle ai blog e a qualsiasi sito Internet, per di più tramite un comma nel ddl sulle intercettazioni. Quando ho affrontato certi temi, su questo blog ho cercato di scrivere solo cose su cui mi sono documentato. Beh, se qualche mafioso dovesse ritenersi offeso, potrebbe toccarmi la rettifica. Ci tengono all'onore, loro.

giovedì 26 maggio 2011

Siamo tutti clandestini

Oggi è stata resa nota la sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha condannato Carlo Ruta per stampa clandestina. La storia risale al 2004, quando il procuratore di Ragusa Agostino Fera lo denunciò per ciò che aveva scritto sul suo blog. Un blog, non un giornale. La sentenza del 2008 era assurda: il tribunale di Modica equiparava un blog a un giornale cartaceo quotidiano. Quindi per poter scrivere le sue inchieste sul caso Spampinato, Carlo Ruta avrebbe dovuto registrare il blog come testata in tribunale. Eppure il blog non era aggiornato periodicamente, requisito fondamentale di una testata registrata. Ora la conferma della condanna in appello rischia di fare giurisprudenza: pubblicare un blog può essere considerato stampa clandestina. E questo è il primo caso che viene punito un reato previsto nel 1948.
Segnalo qui l'articolo che ho scritto per La Sestina, quotidiano online della Scuola di Giornalismo "Walter Tobagi" di Milano. Aggiungo con un pizzico di orgoglio (professionale) che questa è la prima intervista rilasciata da Carlo Ruta dopo la condanna in appello.

La legge stampa risale al 1948, quando ancora c’erano solo giornali e radio. Prevedeva – e prevede tuttora – il reato di stampa clandestina, mai riconosciuto prima del 2008. In quell’anno, il giornalista, storico e blogger siciliano Carlo Ruta è stato condannato dal Tribunale di Modica per aver pubblicato sul suo blog documentazioni sul caso di Giovanni Spampinato, giornalista ucciso dalla mafia a Ragusa nel 1972.
Il procuratore di Ragusa Agostino Fera aveva denunciato Ruta perché si riteneva danneggiato dall’attività di accadeinsicilia.it, sito ormai inesistente. La sentenza di primo grado, che aveva suscitato polemiche e proteste nel mondo politico e sul web, equiparava un blog a un giornale cartaceo quotidiano, che dunque doveva essere registrato presso il tribunale. In realtà il sito di Carlo Ruta non era aggiornato con regolarità periodica. Il 2 maggio scorso la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, giovedì 26 maggio. Un giudizio di merito che fa giurisprudenza.
«È una sentenza liberticida che non colpisce solo me personalmente, riguarda tutto il web che vuole fare informazione in un certo modo», dice Carlo Ruta. Il reato è ormai andato in prescrizione ma Ruta annuncia il ricorso in Cassazione: «Si tratta di una questione di interesse generale, per la quale chiederemo alla Suprema Corte un giudizio di legittimità». Il giornalista vede nella condanna in appello un “intento intimidatorio” contro la libertà di stampa e informazione. «Casi di chiusura di siti web d’informazione sono successi solo in Cina, Birmania e a Cuba», ricorda Ruta. «Questa è una decisione unica a livello europeo. In Italia non esiste un singolo caso di applicazione del reato di stampa clandestina, neanche sul cartaceo». Altrimenti, sottolinea il giornalista, sarebbero a rischio centinaia di pubblicazioni, addirittura i bollettini parrocchiali.