lunedì 3 ottobre 2011

That's onore

Anche A sud di Tunisi, nel suo piccolo, aderisce all'iniziativa voluta da Valigia Blu per sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica sul comma cosiddetto "ammazzablog", contenuto nel disegno di legge sulle intercettazioni. Della serie: come peggiorare qualcosa che già fa schifo. L'attacco ai blog è un pessimo segno. Io sono il primo, da modestissimo blogger e giornalista alle prime armi, a chiedere che esista una regolamentazione seria (e non strumentale) del web, mi prendo tranquillamente le mie responsabilità. Però l'ennesima norma «contro un certo modo di fare giornalismo», come mi aveva detto Carlo Ruta qualche mese fa, va decisamente oltre l'esigenza di organizzare la giungla di Internet.
Tra l'altro, con la scusa che la giungla è selvaggia, l'uomo si è spesso attribuito il diritto di distruggere la foresta.

Qui di seguito il testo di Bruno Saetta, esperto di Internet, diritto e libertà d'informazione. Una sorta di Faq per capire che ammazzando i blog muore anche qualcos'altro.
Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma "ammazzablog"? Il comma 29 estende l'istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i «siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per "sito" in sede di attuazione.
Cosa è la rettifica? La rettifica è un istituto previsto per i giornali e la televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell'ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell'ottenere la "correzione" di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.
Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione? La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con «le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono», ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.
Se io scrivo sul mio blog "Tizio è un ladro", sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri e affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia «lesivi della loro dignità o contrari a verità». Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? È possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica? La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l'obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti? Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all'estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito a una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.

Qualche considerazione personale. Nella mia ingenua ed embrionale idea di giornalismo, sono sempre disponibile a discutere e rivedere le cose che scrivo quando sono sbagliate. In questo blog è capitato più di una volta che correggessi imprecisioni ed errori, e non per una questione di pignoleria. Si chiama correttezza professionale, in realtà. D'altra parte c'è una deontologia che lo prevede. Però leggo pochissime (quasi nessuna, siamo onesti) rettifiche sui giornali, mi sembra sospetto che ora si senta l'esigenza di estenderle ai blog e a qualsiasi sito Internet, per di più tramite un comma nel ddl sulle intercettazioni. Quando ho affrontato certi temi, su questo blog ho cercato di scrivere solo cose su cui mi sono documentato. Beh, se qualche mafioso dovesse ritenersi offeso, potrebbe toccarmi la rettifica. Ci tengono all'onore, loro.

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